Lo statuto

ATTO COSTITUTIVO

I sottoscritti Soci Fondatori, con il presente atto, dichiarano di costituire il Gruppo Piccoli Mammiferi (GPM) il cui scopo è quello di promuovere, favorire e divulgare le attività di studio, conservazione e gestione inerenti le specie animali appartenenti agli ordini dei Roditori, Soricomorfi e Erinaceomorfi. Il Gruppo avrà la sua sede coincidente con quella dell’Associazione Teriologica Italiana.
L’_Assemblea dei Soci del GPM eleggerà un Coordinatore Nazionale, che avrà la rappresentanza del Gruppo e un Vice-Coordinatore con funzioni di Segretario, più altri tre membri del Direttivo. I membri del Direttivo dureranno in carica 2 anni, ma potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo e per una sola volta.
Potranno essere ammessi a fare parte del GPM, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, i soci dell’ATIt in regola con i pagamenti delle quote associative che ne facciano richiesta.
Il GPM adotta il seguente Statuto.

Art. 1 – Disposizioni generali
È costituito il Gruppo Piccoli Mammiferi (di qui in poi: GPM) che confluisce all’interno dell’Associazione Teriologica Italiana (di qui in poi: ATIt) accettandone in toto le finalità e le norme statutarie. Il Gruppo è apolitico e non ha finalità di lucro, ed ha sede presso la sede dell’ATIt. Il Gruppo opererà all’interno dell’Associazione quale espressione operativa specializzata di essa. Il logo del GPM non è ancora definito, e potrà essere proposto da chiunque faccia parte del gruppo, e sarà ufficiale una volta approvato dall’Assemblea.

Art. 2 – Scopi del Gruppo
Il GPM si propone di:
1 promuovere lo sviluppo della ricerca sui piccoli mammiferi (Roditori, Soricomorfi e Erinaceomorfi) in Italia. Ciò potrà essere fatto sostenendo, coordinando e proponendo studi di rilevanza nazionale o internazionale. Tali studi potranno essere finalizzati a:
i. incrementare le conoscenze di base sulla biologia e l’ecologia dei piccoli mammiferi;
ii. accertare lo status e i problemi inerenti la conservazione delle specie di piccoli mammiferi;
iii. determinare l’impatto delle specie problematiche sulle attività umane e sugli ecosistemi, e individuare appropriate tecniche per mitigare tale impatto;
iv. accrescere le conoscenze su tassonomia, paleontologia ed evoluzione delle specie;
2 coordinare e promuovere iniziative volte:
i. alla tutela e alla conservazione delle specie dei piccoli mammiferi e degli ecosistemi in cui essi sono inseriti;
ii. alla gestione ecocompatibile delle popolazioni responsabili di impatti negativi.
3 offrirsi come punto di riferimento consultivo per le istituzioni e gli Enti pubblici e privati nel campo della ricerca, della tutela e della gestione dei piccoli mammiferi;
4 fungere da punto di riferimento nazionale nei confronti degli organismi internazionali in relazione a problemi specifici inerenti la gestione e la conservazione dei piccoli mammiferi.
Al fine di perseguire tali scopi il GPM può:
1 costituire e finanziare al suo interno gruppi di lavoro operanti su tematiche specifiche;
2 organizzare e patrocinare Congressi, Convegni, Seminari, cicli di conferenze, riunioni e attività simili che favoriscano incontri e scambi di idee tra ricercatori italiani e stranieri, enti e organismi nazionali e internazionali, aziende e professionisti operanti nel campo dello studio, della conservazione e della gestione dei piccoli mammiferi;
3 organizzare attività di formazione, promozione e divulgazione inerenti gli scopi del Gruppo;
4 collaborare in sinergia con tutte le Associazioni e le Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi scopi;
5 esercitare ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile al raggiungimento dei fini predetti.
Il GPM potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, degli enti pubblici, delle aziende e delle organizzazioni pubbliche e private.

Art. 3 – I Soci
Possono far parte del GPM le persone fisiche regolarmente iscritte all’ATIt, che intendano collaborare per il conseguimento degli scopi di cui all’articolo 2 previa l’approvazione da parte dell’Assemblea del Gruppo. Sono distinti in:
1 Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Gruppo;
2 Ordinari: coloro che aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all’Art. 2.
La deroga all’iscrizione all’ATIt può essere prevista per i soci:
3 Onorari: il Consiglio Direttivo può, con maggioranza assoluta dei voti, nominare “socio onorario” una personalità del mondo culturale e/o scientifico (che può anche non essere iscritto all’ATIt), o che svolga attività di particolare rilievo in armonia con i fini del Gruppo.

Art. 4 – Gli organi Sociali
Sono organi del Gruppo: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Coordinatore; d) il Vice-Coordinatore; il GPM può inoltre costituire, a livello inter-regionale, regionale o provinciale, dei Centri di Coordinamento Locali (CCL).

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale ATIt, nonché dai Soci Onorari questi ultimi due con solo potere consultivo.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
Spetta all’Assemblea Ordinaria:
1 approvare la relazione annuale sull’attività del Gruppo e le linee direttive, nonché l’eventuale bilancio consuntivo e preventivo di ciascun esercizio. Tali documenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo;
2 eleggere il Coordinatore e gli altri 4 membri del Consiglio Direttivo;
3 ratifica i provvedimenti di espulsione e i dinieghi all’iscrizione di nuovi soci proposti dal Consiglio Direttivo;
4 ratifica la nomina dei Soci Onorari proposta dal Consiglio Direttivo.
Spetta all’Assemblea Straordinaria:
1 approvare modifiche allo Statuto;
2 deliberare l’eventuale scioglimento del Gruppo;
3 deliberare l’eventuale scioglimento dell’intesa con l’ATIt.
L’Assemblea Ordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti (50% più uno) ed è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo mediante un avviso da inviare ai Soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’avviso deve anche contenere l’ordine del giorno.
Ciascun Socio potrà rappresentare al massimo un Socio purché munito di regolare delega scritta.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore che ne constata anche la regolare costituzione. In assenza del Coordinatore l’Assemblea è presieduta dal Vice-Coordinatore e in caso di assenza di quest’ultimo dal socio più anziano del Consiglio Direttivo. L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Coordinatore, dal segretario e, qualora vi siano votazioni, dagli scrutatori.
L’Assemblea vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti che debbono costituire un numero non inferiore al 50% degli iscritti, comprese eventuali deleghe. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata:
• a) dal Consiglio Direttivo
• b) dal 50% +1 dei soci

Art. 6 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 2 anni ed è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da 3 membri. Il Coordinatore e gli altri 4 membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-Coordinatore.
Il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi del Gruppo, e in particolare:
• fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di attuazione, ne controlla l’esecuzione;
• decide sull’attività e le iniziative del Gruppo, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
• predispone i rendiconti dell’attività e i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci;
• stabilisce le modalità e i termini con cui eventuali incarichi ricevuti del Gruppo devono essere espletati, individuando i soci che potranno parteciparvi;
• approva le richieste di ammissione di nuovi soci l’eventuale diniego deve essere giustificato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea;
• propone gli eventuali provvedimenti di espulsione da sottoporre all’Assemblea;
• propone la nomina dei Soci Onorari;
• decide eventuali spostamenti della sede del Gruppo;
• convoca l’Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore con un avviso recapitato, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, a ciascuno dei soci. Previa l’accordo di tutti i membri, le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche in modalità “videoconferenza”. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza assoluta dei Soci in carica. Tutte le cariche sono rinnovabili.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti alla votazione dell’Assemblea. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino al termine del loro mandato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre Consiglieri.

Art. 7 – Coordinatore
Il Coordinatore Nazionale è eletto dall’assemblea dei Soci. Rappresenta legalmente il Gruppo di fronte a terzi e svolge la funzione di coordinamento del Consiglio Direttivo. Inoltre, si fa carico di rappresentare il Gruppo nei rapporti con le istituzioni e con altre Associazioni, in particolare con il Direttivo dell’ATIt.
Il Coordinatore ha la facoltà di proporre provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.
La firma e la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Coordinatore.

Art. 8 – Vice-Coordinatore
Il Vice-Coordinatore è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, e sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore in caso di assenza di quest’ultimo.

Art. 9 – Centri di Coordinamento Locali
I Centri di Coordinamento Locali (CCL) possono essere costituiti nell’ambito di un territorio inter-regionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficiente e capillare l’intervento del GPM su scala locale.
L’istituzione dei CCL deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e ciascun CCL deve essere costituito da un numero minimo di 3 Soci (Fondatori, Ordinari), di cui almeno un Socio Ordinario.
Ciascun CCL identifica un Responsabile al proprio interno. Il Responsabile del CCL svolge la funzione di coordinamento del CCL e persegue gli scopi del Gruppo attraverso attività annuali preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Fondo comune e Esercizio sociale
Il fondo comune del Gruppo è costituito da: una eventuale percentuale sui contributi associativi all’ATIt (periodicamente concordata con l’ATIt), eventuali contributi straordinari dei soci stabiliti dall’Assemblea, contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e libertà in genere, rimborsi, eventuali avanzi di gestione.
Nel fondo comune potranno inoltre confluire proventi derivanti da occasionali attività e incarichi nel campo della ricerca, della gestione e della conservazione, assunti direttamente dal Gruppo ed espletate dai propri soci, dedotti costi e spese da essi sostenuti, che potranno essere rimborsati secondo le modalità generali stabilite dall’Assemblea. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione del fondo comune, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie del GPM.
È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso dell’esistenza del GPM, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, secondo le disposizione statutarie.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 11 – Accettazione dello Statuto
Ciascun Socio si impegna ad accettare all’atto dell’iscrizione il presente Statuto.

Art. 12 – Recesso di un Socio.
La qualifica di Socio, oltre che per il mancato rinnovo della quota sociale ATIt ove prevista (vedi Art. 3), può venir meno nei seguenti casi:
• Recesso volontario a seguito di comunicazione al Consiglio Direttivo, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.
• Provvedimento di esclusione a seguito di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi del Gruppo: è deliberato con voto di maggioranza dell’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ha effetto immediato.
• Morte: le cariche sociali e lo stato di Socio non sono in alcun caso ereditabili.

Art. 13 – Scioglimento del Gruppo.
In caso di scioglimento del Gruppo, l’Assemblea dei Soci delibera la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ad Associazioni, Fondazioni, Enti o comunque ad iniziative aventi scopi affini o connessi a quelli sociali.
Sono escluse la ripartizione di quote tra i Soci, il rimborso delle quote associative o la devoluzione a privati.

Art. 14 – Eventuali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi e i principi del Diritto vigenti.

Letto ed approvato il 26 gennaio 2012

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Associazione Teriologica Italiana Onlus
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"
Università di Roma "La Sapienza" - Viale dell'Università, 32
I-00185 Roma (RM)